17) Marchese De Strada

01-06-04

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  Processi concernenti il marche De Strada ed eredi

(di Giacinto Libertini)

 

Lorenzo Giustiniani nel suo Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, a riguardo del feudo di Crispano riporta che “Nel 1595 fu venduto a Stefano Centurione per ducati 23000. Nel 1599 Stefano lo vendé a Pietro Basurlo per ducati 28000. Fu poi comprato da Gio: Vincenzo Caraffa. Nel 1616 esso Gio: Vincenzo lo vendé a Sanzio de Strada per ducati 21000”. Quelli che in apparenza erano dei semplici trasferimenti di proprietà del feudo dietro corresponsione di una ben determinata cifra, in realtà nascondevano una serie di vincoli, limitazioni e patti, complicati per di più dalla natura non semplice del bene trasferito. Il venditore in genere cedeva il feudo per necessità economiche e dopo averlo gravato con cessioni parziali o totali di cespiti e di altri diritti e spesso vi erano clausole particolari, quali quella frequentissima del patto de retrovendendo, cioè la possibilità da parte del venditore di riacquistare il feudo rimborsandone il prezzo: l’acquirente dopo averlo ottenuto spesso per sue proprie necessità era indotto a limitarlo con ulteriori vincoli e diminuzioni. E’ facile immaginare come dalla complessità delle situazioni, aggravate spesso dall’impossibilità a soddisfare certi impegni o dai tentativi di limitare gli esborsi dovuti o di aumentare quanto spettante, nonché da altri fattori, quali ad esempio le spese assunte per migliorare il feudo, le problematiche derivanti dai trasferimenti di eredità per successione, le donazioni di cespiti e proprietà a chiese o enti benefici, nascessero infinite questioni in cui gli agguerriti e colti avvocati del tempo trovavano un loro fecondissimo mare.

Un caso esemplare è forse proprio quello del feudo di Crispano negli anzidetti trasferimenti di proprietà. Nell’Archivio di Stato sono presenti – qui riprodotti in copia anastatica – la stampa delle relazioni relative a tre processi del XVI secolo concernenti dispute sul feudo in questione. I primi due sono a firma dell’avvocato Costantino Cafaro mentre il terzo è dell’avvocato Geronimo Lanfranco e concernono contese fra: A) Teresa de Strada, erede di Sancio de Strada, contro Agostino Centurione e l’Ospedale dell’Annunziata di Napoli; B) la stessa Teresa de Strada contro Dionora de Vico erede di Perottini de Vico; C) Michele de Miranda contro Cesare Alciato. Data l’estrema complessità delle dispute anzidette, espresse peraltro nell’elaborato ed articolato linguaggio giuridico dell’epoca, un misto di italiano e latino con molte espressioni tecniche, è impossibile esporre qui anche solo una loro sintesi. In effetti, un studio ed una esposizione puntuale delle stesse richiederebbe una non piccola pubblicazione a parte.

Dovremo pertanto solo limitarci a qualche commento di ordine generale.

Il feudo all’inizio era il compenso interessato dato dal Sovrano ad un suo fidato guerriero. In sostanza era una parte del potere reale che era delegata a persone di fiducia che avevano il compito primario di difenderlo con le armi, con poteri pressoché assoluti sui sottoposti. Nei secoli successivi, con il rafforzarsi del potere centrale ed i crescenti diritti conseguiti dai non nobili, il feudo aveva sempre più perso il suo significato militare e le prerogative del feudatario erano sempre più limitate sia nei confronti del Sovrano che nei confronti dei sottoposti. Ridimensionata la funzione militare e l’importanza politica, il feudo conservava una grande valenza economica e di prestigio ed era sempre più oggetto di compravendite: finite le dispute fra feudatari con le armi, oramai i feudi erano contesi con i soldi, le leggi e i tribunali.

Ma l’ulteriore crescita del potere centrale, da una parte, e dei diritti riconosciuti ai non feudatari, dall’altra, creavano ormai le condizioni per il definitivo tramonto del feudalesimo. In tempi successivi relativamente vicini, vale a dire con la rivoluzione francese e con l’estensione delle sue riforme in Italia, i nobili saranno privati dei loro feudi, pur mantenendo i titoli nobiliari, ormai senza riscontro concreto, e, dopo circa un secolo, anche i titoli nobiliari saranno dichiarati senza più valore.

I processi qui riportati del XVI secolo andrebbero quindi letti come una documentazione della fase finale della trasformazione del feudo da soggetto militare e politico di fondamentale importanza per l’organizzazione dello stato e della società, a residuo di epoche passate con significato ridimensionato e alterato, preludio alla prossima inevitabile abolizione.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 01-06-04